ACE – Associazione Coagulopatici ed Emofilici di Milano

Statuto

Statuto di A.C.E. Associazione Coagulopatici ed Emofilici di Milano ODV

Ultimo aggiornamento depositato: 22 marzo 2023

Sommario

Art. 1 – Denominazione

É costituito un Ente del Terzo Settore, un’Organizzazione di Volontariato che assume la denominazione di “A.C.E. Associazione Coagulopatici ed Emofilici di Milano ODV”, abbreviato “ACE Milano ODV” ai sensi dell’articolo 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017 CTS, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, e relative diposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

Art. 2 – Sede

L’Organizzazione ha sede legale nel comune di Milano, in Via Pace, 9 c/o presso l’Ambulatorio del Centro Emofilia e Trombosi “Angelo Bianchi Bonomi”.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell’Assemblea dei soci si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull’intero territorio nazionale e all’estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Organizzazione è illimitata.

Art. 4 – Finalità

L’Organizzazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale una o più attività di cui all’art 5 CTS prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’associazione, che si ispira ai principi della Legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, privilegia la cura degli interessi degli emofilici e dei pazienti con M.E.C., quali soggetti svantaggiati per la realizzazione del bene comune e le finalità culturali, civili e sociali dirette a promuovere, valorizzare, tutelare e sviluppare la persona umana, onde eliminare stati di bisogno, situazioni di sfavore, svantaggio o marginalità sociale.

L’Organizzazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 5 – Attività Istituzionali

L’Organizzazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS:

  • Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • Lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, 125, e successive modificazioni;
  • Lettera u) Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
  • Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

L’Organizzazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale di cui all’art 5 CTS:

  1. Rappresentare, coadiuvare e sostenere, a richiesta, gli associati emofilici e pazienti con E.C. anche in sede giudiziaria e amministrativa o sociale relativamente alle terapie ospedaliere e domiciliari, ai rischi e ai costi degli stessi nell’applicazione, in ogni Servizio Sanitario e sociale delle strutture sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, del decreto 19.05.1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle linee guida n. 2/1995 GU del 31.08.1995 Supplemento Ordinario n.108 contenente i principi di attuazione delle carte dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale, aventi lo scopo di “fornire un Servizio Sanitario pubblico di buona qualità ai cittadini-utenti” e ottenere nella regione l’adozione e deliberazione di “Carte dei Servizi dei Centri di Emofilia e tutte le coagulopatie (M.E.C.)” e dei “Servizi di emergenza emorragica” a essi collegati con particolare attenzione:
    • All’informazione e al consenso informato;
    • All’accoglienza e formazione nei centri per l’addestramento all’attuazione dei protocolli di terapie domiciliari e d’urgenza;
    • Alla tutela dei pazienti;
    • Alla partecipazione in tutti gli organismi
  2. Concorrere ad assicurare che in ogni servizio Ospedaliero o Struttura sanitaria locale (ai sensi della Direttiva 27.01.94 del Consiglio dei Ministri della Repubblica), vi sia il rispetto dei principi fondamentali di:
    • Eguaglianza;
    • Imparzialità;
    • Continuità;
    • Diritto di scelta;
    • Partecipazione consapevole;
    • Efficienza ed efficacia, equità e appropriatezza.
  3. Fornire indicazioni e supporti agli associati sui problemi e sull’invalidità civile; sostenere e stimolare l’applicazione nella Regione Lombardia dei livelli necessari di servizio, nonché la risoluzione dei problemi familiari, scolastici, professionali, di sport e vacanze, al più alto livello necessario;
  4. Informare sull’applicazione della legislazione regionale e nazionale esistente sull’emofilia, e su tutte le M.E.C., e individuare le proposte migliorative idonee a essere portate avanti;
  5. Informare, educare, stimolare e coordinare tutte le attività volte al miglioramento dell’assistenza clinica e sociale degli emofilici e dei pazienti con M.E.C. e al potenziamento della ricerca scientifica nel settore delle malattie della coagulazione;
  6. Operare per risolvere i problemi medici e sociali degli emofilici e dei pazienti con M.E.C. e coordinare, sostenere e rappresentare gli associati emofilici e i pazienti con M.E.C. dinanzi le istituzioni;
  7. Promuovere e/o organizzare direttamente o in collaborazione, tutte le attività, compresa la raccolta fondi connessa allo scopo sociale, finalizzate a stimolare, favorire e finanziare i progetti di ricerca scientifica sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulla terapia dell’emofilia in particolare, e delle M.E.C. in generale, e relative patologie a esse correlate, nonché i progetti di ricerca scientifica di prevenzione, di diagnosi e terapia genica;
  8. Concorrere, con le altre associazioni regionali, interprovinciali e provinciali e con la Federazione delle Associazioni Emofilici e la Fondazione Paracelso, alla soluzione dei problemi educativi e ricreativi, della formazione scolastica, della formazione professionale e dell’inserimento nella vita sociale e di lavoro, cooperando con le istituzioni e le organizzazioni statali e regionali e le associazioni imprenditoriali e sindacali nonché con ogni altra associazione, per realizzare per gli emofilici e per pazienti con M.E.C. una vita normale, “fra gli altri e come gli altri”, con l’ausilio di farmaci esenti da virus, i più perfezionati e purificati, e terapie riabilitative nella prospettiva della guarigione dall’emofilia e dalle M.E.C..
  9. Partecipare attivamente con propri volontari all’organizzazione e alla realizzazione di ogni attività ricreativa e di formazione rivolta a bambini e adolescenti emofilici e con E.C. (campi estivi, vacanze di formazione, etc);
  10. Promuovere e concorrere alla realizzazione di progetti di comunicazione video ed editoriali, su temi relativi alle patologie della coagulazione (M.E.C.);
  11. Affiancare, e collaborare con il Centro per la cura dell’Emofilia “Angelo Bianchi Bonomi”, affinché vengano rispettati tutti i principi sopra descritti di eguaglianza, Imparzialità, Continuità, Diritto di scelta, Partecipazione consapevole, Efficienza ed efficacia, equità e appropriatezza;
  12. Promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
  13. Promuovere tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
  14. Promuovere l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate anche con disabilità grave e prive del sostegno familiare;
  15. Promuovere la progettualità del “dopo di noi” Legge 112/2016.

L’Organizzazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, sponsorizzazioni, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

Per le attività di interesse generale prestata l’Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’Organizzazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del CTS tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L’Organizzazione può realizzare l’attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’Organizzazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti; partecipare o concorrere alla costituzione di altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni, altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

Art. 6 – Soci

Sono soci tutti coloro che mossi da spirito di solidarietà e condividendo gli scopi associativi, aderiscono volontariamente all’Organizzazione.

Il numero degli iscritti all’Organizzazione è illimitato.

È prevista l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell’interessato. Chi intende aderire all’Organizzazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio direttivo; la domanda deve contenente i propri dati indentificativi e la dichiarazione di

condividere le finalità che l’Organizzazione si propone di perseguire e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La delibera è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

L’organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All’atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

I soci dell’Organizzazione in regola con il versamento della quota annuale hanno il diritto di:

  • Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
  • Essere informati sulle attività dell’Organizzazione e controllarne l’andamento;
  • Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
  • esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Organizzazione ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

I soci dell’Organizzazione hanno il dovere di:

  • Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
  • Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione:
  • Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell’Organizzazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio

La qualifica di Socio si perde per:

  • RECESSO
  • ESCLUSIONE
  • DECESSO

RECESSO

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo, con lettera A.R., ovvero pec, fax o altro mezzo idoneo a comprovare l’effettivo ricevimento, ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

ESCLUSIONE

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Organizzazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Organizzazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax o altro mezzo idoneo a comprovare l’effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax o altro mezzo idoneo a comprovare l’effettivo ricevimento inviata al Presidente dell’Organizzazione. Il ricorso verrà discusso dall’assemblea, se non appositamente convocata in occasione della sua successiva convocazione, e potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Organizzazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell’Organizzazione.

La qualifica di socio altresì si perde per il mancato pagamento della quota associativa, nell’entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi

Sono organi dell’Organizzazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • l’Organo di Controllo (se nominato).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2398 c,2 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Organizzazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annua.

L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L’Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con l’affissione dell’avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Organizzazione e con la pubblicazione sul sito internet.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’Organizzazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo anche mail indicati nel Libro dei Soci.

L’Assemblea ordinaria delibera:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e può designare direttamente la carica di Presidente del Consiglio Direttivo;
  2. nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell’organo di controllo, revisione legale;
  3. nomina il Presidente Onorario
  4. approva il bilancio/bilancio sociale/rendiconto;
  5. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
  8. approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
  9. approva eventuali regolamenti proposti dall’organo direttivo;
  10. delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  11. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L’assemblea straordinaria delibera:

  1. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Organizzazione;
  3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o allo statuto alla sua

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; vige il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532 comma 2 c.c.

È consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art 9 – Consiglio Direttivo

L’Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati dall’Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.

I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri, sempre e comunque in numero dispari. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo designa nel suo seno, il Presidente, quando non designato direttamente dall’Assemblea, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, che consento al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari e a condizione che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo:

  • esegue le deliberazioni dell’assemblea;
  • formula e redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
  • accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • determina i limiti massimi e le condizioni dei rimborsi spese ai volontari;
  • determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell’Organizzazione;
  • redige e approva bozze il bilancio/rendiconto annuale/bilancio sociale da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • cura gli affari di ordine amministrativo e la gestione di tutti i beni;
  • redige eventuali Regolamenti per il funzionamento e l’operatività dell’Organizzazione;
  • istituisce comitati di lavoro e di esperti;
  • individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6.

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti.

I membri così eletti dureranno in carica fino alla prima assemblea dei soci, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all’assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Art 10 – Il Presidente – Vicepresidente – Segretario – Tesoriere

Le cariche sono designate in seno ai membri del Consiglio nominati dall’Assemblea. La carica di Presidente può essere designata direttamente dall’Assemblea.

In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Organizzazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

I compiti del Segretario e del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 11 – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Organizzazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Organizzazione.

Art. 12 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l’obbligatorietà.

E’ composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L’Organo di controllo può essere anche monocratico.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1 CTS, la revisione legale dei conti; in tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Patrimonio e Risorse Economiche

Il Patrimonio dell’Organizzazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutario ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell’Organizzazione è costituito:

  • beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Organizzazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti;
  • eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di

L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazione e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività raccolta fondi;
  • entrate attività di cui art 6 del CTS;
  • quota del 5×100;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compatibile con le disposizioni di cui D.Lgs 117/2018.

Art. 14 – Risorse Umane

L’Organizzazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Gli aderenti all’Organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall’articolo 18 CTS.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari possono essere anche non soci.

L’Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività sarà entro i limiti dell’articolo 33 CTS, ovvero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 15 – Divieto Distribuzione degli Utili e Impiego

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 16 – Bilancio di Esercizio- Rendiconto di Cassa / Bilancio Sociale

L’esercizio sociale dell’Organizzazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall’art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l’obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all’art 14 del CTS.

L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea in tempo utile per poter essere depositato al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro i termini previsti dal CTS.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 17 – Libri Sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 del CTS e il registro dei volontari di cui all’articolo 17, comma 1, del CTS l’Organizzazione deve tenere:

  1. il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell’Organo di riferimento.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 19 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Organizzazione o i suoi organi, tra gli organi e l’Organizzazione, tra i componenti degli organi dell’Organizzazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell’Organismo prescelto che dovrà avere sede in Milano. Il Foro competente è quello di Milano.

Art. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Organizzazione, prima dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, che perseguano fini identici o analoghi a quelli dell’ACE

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo l’articolo 9 del Codice del Terzo settore: in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo é devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 21 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Organizzazioni di Volontariato, al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto. Milano, 21 febbraio 2023

Download

Statuto A.C.E. MILANO ODV [PDF]

Skip to content